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Il Governo ha compiuto

un nuovo"blitz", per mezzo del quale, maldestramente, intende rimettersi nei termini…ma invano!
Regolamenti attuativi: termini rispettati per decreto

02-07-2009

Dopo i dubbi e le perplessità sollevate nei
giorni scorsi rispetto alla scadenza dei termini per quanto attiene
l'emanazione dei regolamenti attuativi dell'art 64 della legge 133/08,
il Governo ritiene di aver risolto la questione, facendo approvare dal
Parlamento, all'interno del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio scorso, il
comma 25 dell'art. 17, in cui si prevede: "Il termine di cui
all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del
Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo
articolo".

Il Ministro, quindi, consapevole di non aver adottato i
regolamenti nei termini indicati da una norma di legge approvata dalla
medesima maggioranza parlamentare, ma nel contempo preoccupato delle
possibili ricadute di tale circostanza sui successivi atti applicativi
e, quindi, sull'avvio del prossimo anno scolastico e su tutte le
operazioni in corso, ha richiesto alla propria maggioranza di
utilizzare lo strumento del Decreto Legge per stabilire che la prima
lettura da parte del Consiglio dei Ministri coincide con l'adozione.
Una norma di interpretazione autentica, nascosta in un articolo ove non
si parla di proroghe dei termini, ma di controlli e di competenze della
Corte dei Conti.

Ma la norma di cui all'art. 64 parla chiaramente di
adozione e non di prima lettura, e non necessitava di alcuna
interpretazione!

L'interpretazione autentica, come è noto e come
spesso, peraltro, precisato anche dalla giurisprudenza, è un istituto a
cui si può ricorrere non per essere "rimessi in corsa", ma per chiarire
eventuali disposizioni legislative il cui testo è poco chiaro. In
questo caso, invece, il legislatore è stato chiarissimo e nessuna norma
doveva essere soggetta a chiarimenti ulteriori.

Lo stesso TAR del
Lazio, con l'ordinanza con la quale ha fissato l'udienza di merito del
ricorso della FLC Cgil e di quello proposto nell'interesse di alcuni
genitori ed Enti locali, ha affermato che "manca il regolamento di cui
art. 17, comma 2 della L. 23 agosto 1988, n. 400 come previsto
dall'art. 64 comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 6
agosto 2008, n. 133, allo stato soltanto firmato e che riguardo alla
impugnativa della circolare n. 38 del 2 aprile 2009 manca il piano
programmatico di interventi, allo stato ancora al livello di bozza di
decreto interministeriale previsto dall'art. 64, comma 3 della
menzionata legge n. 133 del 2008".

Il Ministro si è dimenticato,
però, del Piano programmatico, che ad oggi non è stato adottato: forse,
nei prossimi giorni, il Governo ricorrerà nuovamente alla decretazione
d'urgenza per ricondurlo entro i termini previsti?

Un uso così
smodato della decretazione d'urgenza non è certo previsto dalla
Costituzione, che ne limita in modo chiarissimo gli ambiti e le
condizioni.

Nel denunciare la gravità di questo modo di procedere,
chiediamo che sia ripristinato il rispetto dei principi fondanti lo
Stato di diritto.

Roma, 2 luglio 2009
dal sito della CGIL Scuola - FLC

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